
PORDENONE – Il servizio Wellcome è un progetto della Cooperativa sociale Itaca gestito dal Consorzio Tecla, che da un paio d’anni si occupa di ricercare, selezionare e formare assistenti familiari, colf e babysitter per le famiglie che lo richiedono, prestando la massima attenzione a tutte le necessità espresse dalle persone assistite.
Attraverso l’esperienza dei servizi territoriali gestiti da Itaca in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, siamo quotidianamente vicini ai bisogni e alle richieste delle famiglie; proprio per questo motivo, spesso, ci ritroviamo a rispondere a domande e dubbi che esulano dalla mera ricerca e selezione.
Abbiamo così pensato di racchiudere in questo articolo alcune informazioni, le frequently asked questions, ovvero le domande che ci vengono maggiormente rivolte, relative soprattutto all’assistente familiare straniero, poco conosciuto ai più.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO PER L’ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE
Il servizio Wellcome non si occupa direttamente della contrattualizzazione relativa all’assunzione dell’assistente, la famiglia potrà avvalersi della consulenza del Patronato Acli FVG (con cui il progetto ha siglato un’apposita convenzione), Ascom, dei Sindacati più vicini a loro o del proprio commercialista. L’inquadramento della persona contrattualizzata cambia a seconda si tratti di assistenza ad una persona autosufficiente o, invece, non autosufficiente. Vediamo come.
Un assistente familiare convivente può essere assunto con il livello BS se dovrà occuparsi di una persona autosufficiente; al contrario, per assistere una persona non autosufficiente sono previsti due diversi livelli di inquadramento:
- Livello CS è indicato per le assistenti familiari che non hanno un titolo di studio specifico
- Livello DS è rivolto alle assistenti familiari con diploma o certificazioni inerenti alle mansioni che dovranno svolgere, ad esempio Operatori Socio Sanitari.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA ASSISTENZA E PRESENZA NOTTURNA?
Per assistenza notturna si intende il caso in cui una persona abbia necessità di assistenza durante la notte con una frequenza tale da impedire all’assistente familiare di riposare; ovvero il collaboratore resta sveglio per tutta la durata del suo orario di lavoro.
Per presenza notturna ci riferiamo al mero bisogno di avere qualcuno vicino durante la notte, che sia a disposizione dell’assistito in caso di necessità; pertanto, al collaboratore viene richiesto di dormire presso l’abitazione del richiedente in modo da intervenire solo in casi estremi.
È OBBLIGATORIO DARE LA RESIDENZA ALL’ASSISTENTE CONVIVENTE?
Non c’è un obbligo da parte del datore di lavoro di dare la residenza alla propria assistente, che è libera di mantenere la sua residenza personale e figurare, allo stesso tempo, come lavoratrice convivente nel rapporto di lavoro domestico che andrà a nascere. La badante, durante il suo giorno di riposo, potrà ritornare presso il proprio domicilio e trascorrervi la notte.
Nel caso in cui venga trasferita la residenza presso il datore di lavoro, è bene ricordare che l’assistente ha la facoltà di rimanervi anche nei giorni di riposo, senza lavorare, nemmeno se si tratta di semplice sorveglianza, lo potrà fare, invece, dietro indennizzo.
In entrambi i casi, è obbligatorio comunicare l’ospitalità alla pubblica sicurezza entro 48 ore dall’assunzione inviando, via posta raccomandata o posta elettronica certificata, la dichiarazione del datore di lavoro.
Poiché non è possibile comunicare l’iscrizione all’INPS del rapporto di lavoro domestico senza indicare un indirizzo di residenza della collaboratrice, vi sono due casi in cui il datore non può sottrarsi nel concedere la residenza alla lavoratrice:
1. la colf o badante non ha altra residenza in Italia;
2. la colf o badante ha ancora residenza dal datore precedente, con il quale ha cessato il rapporto di lavoro.
Va precisato, comunque, che il datore di lavoro non può opporsi all’iscrizione all’anagrafe da parte della collaboratrice ma può solo, se non è d’accordo, decidere di non stipulare il contratto.
Sono presenti due eccezioni in cui c’è la possibilità di stipulare il contratto di lavoro domestico con residenza estera della collaboratrice:
1. colf o assistente familiare con residenza presso uno stato dell’Unione Europea. In tal caso è possibile fare l’assunzione avendo solo un domicilio in un Comune italiano, ma tale condizione è valida solo per i primi 3 mesi, dopo i quali vige l’obbligo di iscrizione all’anagrafe e la richiesta di residenza in Italia.
2. colf o badante con residenza presso uno stato extracomunitario. È possibile fare l’assunzione avendo solo un domicilio italiano, ma è necessario richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, che ha comunque validità per 3 mesi.
È bene ricordare, inoltre, che al termine del rapporto di lavoro il proprietario dell’alloggio, suo erede o delegato, deve recarsi presso il Comune di riferimento ed informare l’Ufficio Anagrafe che in casa non abita più la sua ex-collaboratrice domestica. Dopo un anno, la residenza verrà cancellata, previo controllo da parte del Comune dell’effettivo allontanamento dell’ex-lavoratore.
COME FARE SE L’ASSISTENTE FAMILIARE NON HA IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il datore di lavoro intenzionato ad assumere un lavoratore straniero che si trova all’estero ma senza permesso di soggiorno valido, deve fare una richiesta nominativa in base al Decreto Flussi, che stabilisce il numero massimo di assunzioni di lavoratori stranieri.
Se la richiesta sarà accettata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, verrà convocato il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta di lavoro; questo permetterà al lavoratore straniero di fare il suo ingresso in Italia entro 6 mesi con un visto di ingresso per lavoro subordinato. Entro 8 giorni dal suo arrivo nel nostro Paese, il lavoratore straniero dovrà recarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione, dove avverrà la firma del contratto e, in seguito, sarà rilasciato dalla Questura il permesso di soggiorno per colf e assistenti familiari.
Dopo l’instaurazione del contratto, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps entro i tempi stabiliti l’instaurazione del rapporto di lavoro attraverso il canale telematico, intermediari o servizi di contact center. A quel punto l’Inps aprirà una posizione assicurativa e invierà al datore di lavoro gli avvisi di pagamento per il versamento dei contributi dovuti al lavoratore.
Nel caso in cui il lavoratore straniero sia già in Italia ma sprovvisto di permesso di soggiorno, il possibile datore di lavoro non ha la possibilità di assumerlo con contratto in regola, una eventuale “assunzione fuori dai termini di legge” comporta molti rischi:
- Sanzioni amministrative con il pagamento di multe salatissime fino a 12 mila euro
- Il datore di lavoro potrebbe essere costretto a versare di nuovo tutti gli stipendi, in quanto non c’è nessuna traccia che siano stati regolarmente ed effettivamente pagati
- Il lavoro in nero è un reato e pertanto il datore di lavoro potrà essere condannato da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni di reclusione.
COME CONTATTARE WELLCOME
Il servizio Wellcome è un progetto della Cooperativa sociale Itaca dedicato alla Ricerca&Selezione della persona più idonea al bisogno degli anziani e delle famiglie.
Wellcome è al fianco dei nuclei familiari e/o delle persone anziane che abbiano la necessità di un’assistente familiare o collaboratrice domestica o babysitter esperta e referenziata, che possa prendersi cura a domicilio di tutte le necessità espresse o evidenziate.
Ci potete trovare su Facebook, dove quotidianamente pubblichiamo tante curiosità ed informazioni relative ai nostri servizi: https://www.facebook.com/wellcome.fvgveneto .
I nostri uffici si trovano presso la sede staccata della Cooperativa Itaca in via Roma 19 a Pordenone.

Fonti
https://www.webcolf.com/risorse/notizie-su-lavoro-domestico-e-badanti/articoli-per-argomenti.html